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L’allegato 3 al Dlgs 28/2011 e la nuova tempistica L’articolo 11 del Dlgs 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3”. E’ solo dall’allegato 3 che si evince che gli obblighi sono previsti solo a partire dal 31 maggio 2012, e sono crescenti nel tempo. Produzione di energia termica: percentuali e tempi Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da coprire tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili una percentuale fissa (50%) dei consumi previsti di acqua calda sanitaria, più unapercentuale variabile calcolata sulla somma dei consumi previsti per: acqua calda sanitaria + riscaldamento + raffrescamento. Ecco le percentuali variabili, secondo la tempistica delle relative costruzioni: • 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; • 35% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; • 50% se la richiesta del titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. Attenzione: questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Inoltre, tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento in grado di coprire l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.